Impianti di climatizzazione invernale con l'ecobonus 110%: ecco le novità
La legge 17 luglio 2020, n. 77, di conversione con modifiche del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto rilancio), ha introdotto all'articolo 119 L'ecobonus 110 per cento. Ma quali sono le novità in merito alla sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.
Tra i cosiddetti interventi trainanti ammessi, oltre al cappotto termico, c'è la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.
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Facendo riferimento alla sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni, la guida dell'Agenzia delle Entrate sull'ecobonus 110 per cento (scaricabile dal sito dell'Agenzia delle Entrate), specifica che in tale categoria rientrano gli "interventi effettuati sulle parti comuni degli edifici, di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati destinati al riscaldamento, al raffrescamento nel caso che si installino pompe di calore reversibili e alla produzione di acqua calda sanitaria, dotati di:
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generatori di calore a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto
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prevista dal regolamento delegato (Ue) n. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013;
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generatori a pompe di calore, ad alta efficienza, anche con sonde geotermiche;
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apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione,
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assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in
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abbinamento tra loro;
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sistemi di microcogenerazione, che conducano a un risparmio di energia primaria (Pes),
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come definito all'allegato III del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 4 agosto 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 19 settembre 2011, pari almeno al 20 per cento;
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collettori solari".
L'Agenzia delle Entrate ha poi sottolineato che "esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure di infrazione comunitaria n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per la non ottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/Ce, è ammesso al Superbonus anche l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera tt), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102".
Le detrazione spetta "anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito nonché per la sostituzione della canna fumaria collettiva esistente, mediante sistemi fumari multipli o collettivi nuovi, compatibili con apparecchi a condensazione, con marcatura Ce di cui al regolamento delegato (Ue) 305/2011, nel rispetto dei requisiti minimi prestazionali previsti dalla norma UNI 7129-3".
Lo sconto fiscale è calcolato "su un ammontare complessivo delle spese non superiore a:
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euro 20.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti fino a otto unità immobiliari;
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euro 15.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari".
Cosa è stabilito invece per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari? In tal caso, sempre in base a quanto evidenziato dalla guida dell'Agenzia delle Entrate, il "Superbonus spetta per interventi effettuati sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari site all'interno di edifici plurifamiliari le quali siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno".
Secondo quanto sottolineato dalla guida dell'Agenzia delle Entrate, "si tratta dei medesimi interventi agevolabili se realizzati sulle parti comuni degli edifici con l'aggiunta, esclusivamente per le aree non metanizzate nei comuni non interessati dalle procedure di infrazione comunitaria n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per la non ottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/Ce, dell'installazione delle caldaie a biomassa aventi prestazioni emissive con valori previsti almeno per la classe di qualità 5 stelle individuata dal decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n.186".
Il calcolo della detrazione viene effettuato "su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000, per singola unità immobiliare. La detrazione spetta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito".