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Decreto liquidità: ecco le misure per le imprese

 

 

Il Decreto Legge Liquidità ( D.L. n. 23 dell’8 aprile 2020), approvato al Consiglio dei ministri e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 9 aprile 2020, dà il via a tutte misure economiche straordinarie che saranno di supporto alleimprese, agli artigiani, agli autonomi e ai professionisti. 

Dopo le prime misure economiche di sostegno, varate con il Decreto Cura Italia (Dl 17 marzo 2020, n. 18), e pensate per tutte quelle categorie in difficoltà, a causa dell’emergenza Covid-19, ecco un piano che prevede provvedimenti più ampi, veri e propri strumenti di protezione sociale per assicurare liquidità alle imprese in difficoltà.

«Un intervento così poderoso per il finanziamento alle imprese - ha affermato, nei giorni scorsi, il Premier Antonio Conte - non si era mai visto nella storia della nostra Repubblica, in un momento in cui si sta vivendo non solo un’emergenza sanitaria, ma anche economica e sociale».

È importante tenere conto del fatto che il Decreto Legge Liquidità:
prevede garanzie pubbliche per favorire l'accesso al credito di piccole, medie e grandi imprese;

non prevede finanziamenti direttamente richiedibili, per i quali bisognerà attendere la messa in operatività del sistema previsto da parte delle banche coinvolte; • prevede, per alcune misure, l’autorizzazione della Commissione Europea, non ancora operativa.

Per far ripartire il sistema produttivo italiano, tra tutte le misure contenute nel Decreto Legge Liquidità, due sono di maggiore interesse per le imprese:
le garanzie pubbliche riservate a imprese fino a 499 dipendenti (come da art. 13 - D.L. 8/4 2020, n. 23);

Misure potenziate sono anche per particolari target di imprese:

- PMI di minori dimensioni e persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni;
- PMI con fatturato fino a 3.200.000 euro.

le garanzie pubbliche per imprese di ogni dimensione (come da art. 1 - D.L. 8/4 2020, n. 23).

Garanzie pubbliche riservate a imprese fino a 499 dipendenti

Nuove regole per il Fondo di Garanzia per le PMI, che avranno validità fino al 31 dicembre 2020. Il Fondo di Garanzia è stato trasformato in uno strumento capace di garantire fino a 100 miliardi di euro di liquidità, grazie al potenziamento della dotazione finanziaria a all’estensione del suo utilizzo anche per le imprese, con sede in Italia, che hanno fino a 499 dipendenti. 

Ecco quali sono le condizioni del Fondo per le imprese che hanno sede in Italia e che raggiungono massimo i 499 dipendenti:

• l'accesso è garantito senza l’utilizzo dei modelli di valutazione sul merito del credito e non è previsto alcun costo di istruttoria della pratica;
• l'importo massimo totale garantito per azienda è stato elevato da 2,5 a 5 milioni di euro, previa autorizzazione della Commissione Europea. Una volta raggiunti i 5 milioni, le PMI, come da definizione comunitaria, potranno utilizzare anche un plafond riservato di 30  miliardi di garanzie SACE;
• l’accesso al Fondo è concesso per finanziamenti fino a 6 anni e con un importo massimo, per ogni singola richiesta, che dovrà essere inferiore, alternativamente, al:

a) doppio della spesa salariale annua del beneficiario per il 2019 o per l'ultimo anno disponibile. Per le imprese costituite dal 1° gennaio 2019, l'importo massimo non può superare i costi salariali previsti per i primi due anni di attività;

b) 25% del fatturato del 2019;

c) fabbisogno, da attestare con autocertificazione, per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento nei successivi 18 mesi, nel caso di piccole e medie imprese, e nei successivi 12 mesi, nel caso di imprese con numero di dipendenti non superiore a 499. Tale fabbisogno è attestato mediante apposita autocertificazione, resa dal beneficiario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445;

la percentuale di copertura per la garanzia diretta all'impresa sale all'80%, e arriverà al 90% nel momento in cui si sarà ottenuta l'autorizzazione della Commissione Europea;
la percentuale di copertura per la riassicurazione rappresenta il 90% dell'importo garantito da Confidi o altri fondi di garanzia, e potrà salire al 100% una volta ottenuta l'autorizzazione della Commissione Europea, ma a condizione che

a) le garanzie rilasciate dal Confidi non superino il 90% ;

b) le garanzie da questi rilasciate non prevedano il pagamento di un premio, che tiene conto della remunerazione per il rischio di credito assunto dal Fondo.

• la garanzia può essere richiesta anche su operazioni già perfezionate ed erogate dopo il 31 gennaio, e non oltre 3 mesi dalla presentazione della richiesta e, comunque, a patto che il finanziatore riduca il tasso di interesse applicato all'impresa e comunichi tale riduzione al Fondo;
• la garanzia è estesa automaticamente in caso di sospensione del pagamento della quota capitale o dell'intera rata di finanziamenti già garantiti dal Fondo;
• la garanzia non prevede il pagamento della commissione per il mancato perfezionamento delle operazioni finanziarie (a carico dei soggetti finanziatori richiedenti);
• la garanzia è concessa anche in favore di imprese che presentano, dopo il 31 gennaio 2020, esposizioni nei confronti del finanziatore, classificate come “inadempienze probabili” o “scadute o sconfinanti deteriorate", o che, dopo 31 dicembre 2019, sono state ammesse a procedure concorsuali, purché siano rispettate le condizioni specificate dal decreto.

Misure potenziate per particolari target di imprese

Il Fondo prevede delle garanzie anche per le PMI di minori dimensioni e per le persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni, che autocertificano di essere danneggiati dall'emergenza di COVID-19 e che richiedono nuovi finanziamenti con:
a) importi fino al 25% dei ricavi 2019 e con un tetto massimo di 25.000 euro;

b) un preammortamento di 24 mesi e una durata di massimo 6 anni. Il Fondo garantirà il 100% del finanziamento, gratuitamente e automaticamente, permettendo al finanziatore di erogare la somma senza attendere l’esito definitivo dell’istruttoria da parte del Fondo;

c) la banca applicherà all’operazione finanziaria un tasso di interesse massimo (tasso non superiore al tasso di Rendistato, con durata residua da 4 anni a 7 mesi a 6 anni e 6 mesi, maggiorato della differenza tra il CDS banche a 5 anni e il CDS ITA a 5 anni, come definiti dall’Accordo quadro per l’anticipo finaziario a garanzia
pensionistica, di cui all’art. 1, commi da 166 a 178 della Legge11/12/2016, n. 232, maggiorato dello 0,2%).

Previste garanzie anche per le PMI con ricavi fino a 3.200.000 euro, che autocertificano di essere state danneggiate dall'emergenza di COVID-19 e cherichiedono nuovi finanziamenti:
a) con importi fino al 25% dei ricavi 2019;

b) la cui garanzia può coprire dal 90% al 100% del finanziamento,combinandola a quella rilasciabile da un Confidi.

Garanzie pubbliche per imprese di ogni dimensione 

Fino al 31 dicembre 2020, per le imprese “in bonis” di ogni dimensione, SACE rilascia una garanzia:
per finanziamenti di durata inferiore a 6 anni, con possibilità di preammortamento fino a 24 mesi e destinati a sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante, impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dell’impresa
beneficiaria;
l’importo massimo del finanziamento assistito da garanzia per azienda è determinato come maggiore:
a) al 25% del fatturato 2019 dell'impresa in Italia (bilancio approvato o dalla dichiarazione fiscale);

b) del doppio dei costi del personale 2019 sostenuti dall’impresa in Italia (bilancio approvato o dati certificati se l’impresa non ha ancora approvato il bilancio). Qualora l’impresa abbia iniziato la propria attività successivamente al 31 dicembre 2018, si fa riferimento ai costi del personale attesi per i primi due anni di attività, come documentato e attestato dal rappresentante legale dell’impresa. Qualora l’impresa beneficiaria sia parte di un gruppo, si fa riferimento al valore su baseconsolidata del fatturato e dei costi del personale. L’impresa richiedente è tenuta a comunicare alla banca finanziatrice tale valore.

la garanzia, in concorso paritetico e proporzionale tra garante e garantito, nelle perdite per mancato rimborso del finanziamento, copre:

c) il 90% dell’importo del finanziamento per imprese con meno di 5.000 dipendenti in Italia e valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di euro;

d) l’80% dell’importo del finanziamento per imprese con valore del fatturato tra 1,5 miliardi e 5 miliardi di euro o con più di 5000 dipendenti in Italia;

e) il 70% per le imprese con valore del fatturato superiore a 5 miliardi.
• per il rilascio della garanzia, ecco quali sono le commissioni annuali dovute dalle imprese:
a) per i finanziamenti delle PMI sono corrisposti, in rapporto all’importo garantito, 25 punti base durante il primo anno, 50 punti base durante il secondo e terzo anno, 100 punti base i successivi anni;

b) per i finanziamenti di imprese diverse dalle PMI sono corrisposti, in rapporto all’importo garantito, 50 punti base durante il primo anno, 100 punti base durante il secondo e terzo anno, 200 punti base successivi anni.

Il costo dei finanziamenti coperti dalla garanzia deve essere inferiore al costo che sarebbe stato richiesto dal finanziatore per operazioni con le medesime caratteristiche, ma prive della garanzia. Questa condizione deve essere attestata dal rappresentante legale dei suddetti soggetti eroganti.
l’impresa che beneficia della garanzia assume l’impegno a gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali e assume l’impegno che essa, nonché ogni altra impresa con sede in Italia e che faccia parte del medesimo gruppo cui la prima appartiene, non approvi la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni nel corso del 2020.
Rimangono valide e utilizzabili tutte le misure finanziarie precedentemente illustrate (Cura Italia, Convenzioni ABI per la moratoria e l’anticipazione della Cassa Integrazione, finanziamenti bancari diretti).

 

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