Portiere, niente ordini dai condòmini
Si metta sotto a fare il suo dovere e pulisca le scale!». Queste parole sono state indirizzate di recente da un condòmino alla portinaia del proprio palazzo, da lui accusata di lavorare poco e male. Non è però incarico di chi vive nel condominio quello di dare ordini al portiere: sarebbe insostenibile se tutti gli abitanti della proprietà questionassero sull’operato del lavoratore, ma soprattutto si andrebbe contro le norme di legge.
Chi può impartire disposizioni nei confronti di portiere, giardiniere, addetto alle pulizie o tecnico della manutenzione è solo il l’amministratore pro tempore. Il condominio è infatti comparabile a un’azienda o unità produttiva nel momento in cui al suo interno viene svolta un’attività di lavoro di tipo subordinato e, in tale caso, l’amministratore viene ad assumere il ruolo di datore di lavoro, ai sensi dell’articolo 2 comma 1 lett. B) del Dlgs 81/2008. In tale veste, egli detiene i poteri direttivo e organizzativo (poteri che caratterizzano tutti i datori di lavoro) esercitati per conformare la prestazione lavorativa del dipendente alle esigenze dell’organizzazione d’impresa (il condominio nel caso specifico). Ma questa frase non è la sola che tipicamente risuona negli androni.
«Riceverà una lettera di richiamo». Il condòmino non può indirizzare lettere al portinaio. Come nel caso del potere direttivo e organizzativo, anche il potere disciplinare è in mano dell’amministratore di condominio, in qualità di datore. Sarà lui, nel caso, a richiamare il lavoratore inadempiente (verbalmente o per iscritto) qualora lo ritenga opportuno o nel caso emerga tale necessità in sede di assemblea. Il potere disciplinare non è indiscriminato naturalmente, ma va esercitato seguendo i limiti di legge imposti a garanzia di una corretta applicazione.
«Già che c’è, perché non innaffia le piante?». I compiti del portiere vanno stabiliti alla stipula del contratto di assunzione. Una volta fissate le mansioni del lavoratore, non sarà possibile per il condòmino pretendere che il portiere si occupi del verde, se il contratto non lo prevede. In tale caso, il condòmino potrà esprimere in assemblea la necessità che il portiere svolga un compito ulteriore, in modo che si possa verificare la fattibilità della richiesta, che se approvata, andrà comunicata dall’amministratore al lavoratore, insieme al quantum corrisposto per la nuova prestazione (spettano infatti delle indennità per ogni prestazione eccedente). Va ricordato, a tal proposito, che il decreto legislativo n.81 del 15 giugno 2015 (che ha sostituito l’articolo 2103 del Codice civile) riconosce al datore di lavoro il potere di variazione di mansione, purché riconducibile allo stesso livello di inquadramento del lavoratore.
«L’amministratore non c’è. Faccia riferimento a me». I poteri del datore di lavoro non sono delegabili ad altri, nemmeno ai membri del consiglio d’amministrazione. Perciò, non possono esserci accordi in tal senso tra amministratore e consigliere; e il condòmino non può interferire nel rapporto di lavoro tra il condominio e il portiere.