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BONUS “PRIMA CASA UNDER 36”: ecco le istruzioni dell'Agenzia delle Entrate per gli atti stipulati nel 2024

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 14/E, ha pubblicato le nuove istruzioni riguardanti il bonus “prima casa under 36”, un’agevolazione pensata per incentivare l’acquisto della prima abitazione da parte dei giovani con un ISEE non superiore a 40mila euro. 

Questo tipo di agevolazione si conferma come un’importante agevolazione in un contesto economico che rende sempre più difficile l’accesso al mercato immobiliare per le nuove generazioni.

La recente circolare, alla luce dell’ultima proroga fino al 31 dicembre 2024, fornisce dettagli essenziali per chi ha registrato il preliminare entro il 31 dicembre 2023.

Via libera fino al 31 dicembre 2024

Il bonus “prima casa under 36” sarà disponibile fino al 31 dicembre 2024, a condizione che il contratto preliminare sia stato registrato nel 2023.

La circolare n. 14/E chiarisce che per gli atti definitivi stipulati tra il 1° gennaio 2024 e il 29 febbraio 2024 (data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto Milleproroghe), verrà riconosciuto un credito d’imposta.

Questo credito, utilizzabile nel 2025, sarà pari alle imposte pagate in eccesso.

Come potrà essere utilizzato il credito d’imposta

Per beneficiare del credito d’imposta, i contribuenti dovranno rendere una dichiarazione al notaio tramite un atto integrativo, in cui manifesteranno la volontà di avvalersi del beneficio e dichiareranno il possesso dei requisiti necessari.

Questo atto integrativo potrà essere stipulato anche dopo il 31 dicembre 2024, ma entro il termine di utilizzo del credito d’imposta.

Requisiti ISEE per l’accesso al bonus

Per poter accedere al bonus, è necessario possedere, al momento del rogito, un valore Isee non superiore a 40mila euro annui.

La circolare specifica che per gli atti stipulati prima dell’entrata in vigore della proroga, è possibile dimostrare il rispetto dei requisiti anche se l’Isee valido viene ottenuto successivamente, purché riferito allo stesso nucleo familiare presente alla data di stipula dell’atto.

Le indicazioni operative

Alla luce di quest’ultima circolare emessa dall’Agenzia delle entrate, riportiamo le indicazioni operative:

Atti definitivi tra 1° gennaio e 29 febbraio 2024.: se il contribuente non ha certificazione Isee valida al rogito, può presentarla successivamente, riferita allo stesso nucleo familiare.

Il credito d’imposta non è automatico: gli acquirenti devono rendere una dichiarazione al notaio per ottenere il credito d’imposta.

Dichiarazione al notaio:  l'atto integrativo deve manifestare la volontà di avvalersi del beneficio e dichiarare il possesso dei requisiti.

Attestazione ISEE: l'atto deve indicare il numero di protocollo dell’attestazione ISEE valida o della DSU presentata.

Stipula atto integrativo successiva al 31 dicembre 2024: l'atto integrativo può essere stipulato successivamente, purché entro il termine di utilizzo del credito d’imposta.

Esenzione dall’imposta di registro:  l'atto integrativo è esente dall’imposta di registro.

Utilizzo del credito d’imposta: riconosciuto per imposte di registro, ipotecaria e catastale, IVA e imposta sui finanziamenti.

Beneficio fiscale non applicabile; non applicabile se il diritto all’immobile deriva da un verbale di aggiudicazione del 2023 con decreto di trasferimento nel 2024.

Acquisto soggetto a imposta di registro: il credito d’imposta utilizzato non è considerato per la maturazione del credito da riacquisto.

Acquisto soggetto a IVA: il contribuente può usufruire del credito d’imposta per l’importo netto delle imposte versate.

Atti definitivi dal 1° marzo 2024 al 31 dicembre 2024: continuano ad applicarsi i chiarimenti della circolare n. 12/E del 2021 sulla disciplina del credito d’imposta da riacquisto.

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