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BONUS FACCIATE: ulteriori chiarimenti

 

 

L'Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti per quanto riguarda le detrazioni fiscali relative al bonus facciate 2020. 

Tramite un interpello sono state chieste delucidazioni circa il bonus facciate 2020. In particolare, l'istante ha domandato se:

  • in base al richiamo contenuto nel comma 223 dell'articolo 1 della legge di Bilancio 2020 alle disposizioni del regolamento di cui al decreto del ministro delle Finanze 18 febbraio 1998, n. 41, ai fini del bonus facciate, si applichino le modalità previste per la detrazione spettante ai sensi dell'art. 16-bis del Tuir per interventi di recupero del patrimonio edilizio e se risultano detraibili anche le spese sostenute per opere accessorie che servono per l'esecuzione dei lavori, quali, ad esempio, quelle per la direzione lavori, il coordinamento per la sicurezza, la sostituzione dei pluviali;
  • rientrano nel bonus facciate le spese per il solo restauro di balconi, senza interventi sulle facciate e, ove ricorra l'obbligo di isolare la facciata previsto dal comma 220, anche queste opere di isolamento ricadano nel predetto bonus;
  • per gli interventi già iniziati nel 2019, ma i cui pagamenti sono effettuati nel 2020, si può usufruire del bonus facciate e se per i pagamenti occorre utilizzare una causale particolare.

Con la risposta n. 191, l'Agenzia delle Entrate ha innanzitutto ricordato che "l'articolo 1, commi da 219 a 223 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di Bilancio 2020), disciplina una detrazione dall'imposta lorda pari al 90 per cento delle spese documentate sostenute nell'anno 2020 per interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 (cd 'bonus facciate)".

Facendo riferimento agli specifici interrogativi posti dall'istante, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il bonus facciate comprende "anche le spese sostenute per le opere accessorie che servono per l'esecuzione dei lavori agevolabili, comprese quelle indicate dall'istante, per la direzione lavori, il coordinamento per la sicurezza, la sostituzione dei pluviali. Il bonus facciate si applica anche agli interventi di restauro dei balconi senza interventi sulle facciate".

L'Agenzia delle Entrate ha poi precisato che "ove ricorrano le condizioni indicate nel comma 220 (interventi sulle facciate che non siano di sola pulitura o tinteggiatura esterna, ma siano anche influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10 per cento dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio), le spese relative all'esecuzione di tali opere rientrano nel bonus facciate sempreché siano rispettate i requisiti indicati nel decreto del ministro dello Sviluppo Economico 26 giugno 2015 (decreto 'requisiti minimi') e i valori limite della trasmittanza termica delle strutture opache verticali componenti l'involucro edilizio indicati nell'Allegato B alla Tabella 2 del decreto del ministro dello Sviluppo Economico 11 marzo 2008. Ai medesimi fini, è necessario, altresì, che siano applicate le stesse procedure e gli stessi adempimenti previsti per gli interventi sull'involucro edilizio dal cosiddetto 'ecobonus' e, nello specifico quelle indicate negli articoli 4 e 7 del citato decreto 19 febbraio 2007".

In merito alla possibilità di ammettere al bonus facciate le spese sostenute nel 2020 per interventi già iniziati nel 2019, l'Agenzia delle Entrate ha spiegato che nella circolare n. 2/E del 2020, nel comma 219, è "utilizzata la locuzione 'spese documentate, sostenute nell'anno 2020', senza altre condizioni volte a circoscrivere l'applicazione del 'bonus facciate' alla data di avvio degli interventi". Quindi per l'imputazione delle spese è necessario "fare riferimento, per le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, e per gli enti non commerciali, al criterio di cassa e, quindi, alla data dell'effettivo pagamento, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui i pagamenti si riferiscono. Ad esempio, un intervento ammissibile iniziato a luglio 2019, con pagamenti effettuati sia nel 2019 che nel 2020, consentirà la fruizione del bonus facciate solo con riferimento alle spese sostenute nel 2020".

Per quanto riguarda l'imputazione al periodo d'imposta, la risposta n. 191 dell'Agenzia delle Entrate ha chiarito che "per le spese relative ad interventi sulle parti comuni degli edifici rileva la data del bonifico effettuato dal condominio, indipendentemente dalla data di versamento della rata condominiale da parte del singolo condomino. Ad esempio, nel caso di bonifico eseguito dal condominio nel 2019, le rate versate dal condomino nel 2020, non danno diritto al bonus facciate; diversamente, nel caso di bonifico effettuato dal condominio nel 2020, le rate versate dal condomino nel 2019, nel 2020 o nel 2021 (prima della presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al 2020) danno diritto al bonus facciate".

In merito alla modalità di compilazione del bonifico da utilizzare per il pagamento delle spese ai fini del bonus facciate, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che "è necessario che il bonifico sia compilato in maniera da non pregiudicare il rispetto da parte delle banche e di Poste Italiane Spa dell'obbligo di operare la ritenuta d'acconto a carico del beneficiario del pagamento, prevista dal citato articolo 25 del decreto legge n. 78 del 2010, riportando tutti i dati necessari a tal fine (il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita Iva ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato)".

L'Agenzia delle Entrate ha poi ricordato che anche per il bonus facciate possono essere utilizzati i bonifici già predisposti dagli istituti bancari e postali ai fini dell'ecobonus di cui all'articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013 "ovvero della detrazione prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui al citato articolo 16-bis del Tuir, indicando, qualora possibile, come causale, gli estremi della legge n. 160 del 2019".

Qualora non fosse possibile riportare tali riferimenti normativi e non risultasse "pregiudicato in maniera definitiva il rispetto da parte degli istituti bancari o postali dell'obbligo di operare la ritenuta", è comunque possibile ottenere il riconoscimento dell'agevolazione.

 

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