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Sospensione mutui coronavirus, via libera anche ai morosi

 

 

Via libera anche al titolare del contratto di mutuo in ritardo nel pagamento delle relative rate, purché il ritardo non superi i 90 giorni consecutivi.

La sospenzione dei mutui prima casa per fronteggiare l'emergenza coronavirus è possibile anche ai morosi.

 

Con ildecreto "Cura Italia" è stato potenziato il fondo Gasparrini. In particolare, è stato ampliato il numero dei casi in cui è possibile richiedere la  sospensione dei mutuo prima casa ed è stata semplificata la modulistica necessaria per effettuare la richiesta.

In merito ai presupposti di accesso al fondo, Consap ha precisato "che può presentare domanda il proprietario di un immobile adibito ad abitazione principale, titolare di un mutuo contratto per l'acquisto dello stesso immobile non superiore a 250mila euro. Il mutuo deve inoltre essere in ammortamento da almeno un anno al momento della presentazione della domanda".

Sempre secondo Consap, "nel caso che, al momento della presentazione della domanda, il titolare del contratto di mutuo si trovi in ritardo nel pagamento delle relative rate, il ritardo non deve essere superiore a 90 giorni consecutivi". Aggiungendo: "In caso di mutuo cointestato a due o più persone, è sufficiente che le condizioni di cui sopra (proprietà dell'immobile, titolarità del mutuo e residenza nell'immobile), sussistano nei confronti anche del solo mutuatario che ha subito l'evento".

Come specificato, "il D.L. del 2 marzo 2020, n. 9 ha disposto l'ammissione ai benefici del Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa per gli eventi legati alla sospensione dal lavoro o alla riduzione dell'orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni. Il D.L. del 17 marzo 2020, n. 18 ha disposto l'ammissione ai benefici del Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa, per un periodo di 9 mesi dall'entrata in vigore del decreto legge, per i lavoratori autonomi e i liberi professionisti che autocertifichino ai sensi degli articoli 46 e 47 DPR 445/2000 di aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor periodo intercorrente tra la data dell'istanza e la predetta data, un calo del proprio fatturato, superiore al 33% rispetto al fatturato dell'ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività, operata in attuazione delle disposizioni adottate dall'autorità competente per l'emergenza coronavirus. Inoltre, per un periodo di 9 mesi dall'entrata in vigore del decreto legge, per tutte le ipotesi di accesso al Fondo non è richiesta la presentazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (Isee)".

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