Contratto in regola se l'affitto dura più di trenta giorni
Registrazione obbligatoria delle locazioni
L'obbligo della registrazione riguarda, anche se stipulati verbalmente, tutti i contratti di locazione e di affitto di beni immobili esistenti nel territorio dello Stato, nonché le cessioni, risoluzioni e proroghe, anche tacite, dei contratti stessi. E ciò, in deroga al principio generale per il quale l'imposta di registro si applica, di regola, ai soli atti scritti, salvo che del contratto verbale sia fatta enunciazione in un successivo contratto scritto, intercorso tra i medesimi contraenti che diedero vita al contratto verbale stesso. Si tenga peraltro presente che l'articolo 1, comma 4, della legge 431/98 impone la forma scritta, per tutte le locazioni abitative. La Finanziaria 1998 (legge 449/97) ha tra l'altro introdotto l'obbligo di registrare tutti i contratti di locazione immobiliare, anche di minimo importo: sono esenti dall'obbligo di registrazione soltanto i contratti di durata inferiore ai trenta giorni all'anno. I calcoli Ai fini del calcolo dell'imposta dovuta per la registrazione, l'articolo 5,comma 1,della tariffa, parte prima, allegata al Dpr 131/86,dispone che le locazioni e gli affitti di beni immobili: a) scontano l'aliquota dello 0,50%, quando hanno per oggetto fondi rustici; b) scontano l'aliquota dell'1%, quando hanno per oggetto immobili strumentali, anche se assoggettati all'imposta sul valore aggiunto (Iva). Per i contratti di locazione a canone concordato, di cui all'articolo 2, comma 3, legge 431/98, la base imponibile è ridotta del 30%, sicché il canone annuo da considerare, per il calcolo, deve essere assunto nella misura del 70 percento. L'ammontare dell'imposta principale, liquidata con le aliquote proporzionali (2; 1; 0,5%) non può comunque essere inferiore alla misura dell'imposta fissa minima di euro 67. Durata pluriennale In presenza di contratti di durata pluriennale, l'imposta può alternativamente essere assolta: a) sul corrispettivo pattuito per l'intera durata del contratto; b) annualmente, sull'ammontare del canone relativo a ciascun anno. Qualora l'imposta sia corrisposta per l'intera durata del contratto, l'importo dovuto è ridotto di una percentuale pari alla metà del tasso di interesse legale, moltiplicato per il numero delle annualità. Sempre per i contratti pluriennali, gli aggiornamenti o gli adeguamenti del canone hanno effetto ai soli fini della determinazione della base imponibile,in caso di proroga del contratto. Nell'ipotesi di risoluzione anticipata, ove sia stata pagata l'imposta sul corrispettivo pattuito per l'intera durata del contratto, deve farsi luogo al rimborso del tributo relativo alle annualità successive a quella in corso. Anche per i contratti di durata pluriennale, l'ammontare dell'imposta non può peraltro essere inferiore alla misura fissa di euro 67, a far data dal 1 febbraio 2005. Cessioni e proroghe L'articolo 17, comma 1, del Dpr 131/86, Testo Unico dell'imposta di registro,stabilisce che l'imposta, dovuta sulle cessioni, risoluzioni e proroghe, anche tacite, dei contratti di locazione e affitto venga "autoliquidata" dagli stessi contraenti, sicché l'ufficio non è tenuto a predisporre alcunché ed è assolta entro trenta giorni dall'inizio dell'annualità, mediante il versamento a uno dei soggetti incaricati della riscossione (banche, posta, concessionari della riscossione). L'attestato di versamento deve essere presentato all'ufficio del registro presso cui è stato registrato il contratto. Il termine di trenta giorni,entro il quale deve essere effettuato il versamento, decorre dalla data in cui hanno effetto la cessione, la risoluzione o la proroga. Carta e online La registrazione per via telematica - obbligatoria per i possessori di oltre 100 unità immobiliari e facoltativa per gli altri contribuenti - può essere effettuata direttamente dal contribuente, conprocedura diretta e piuttosto complessa o tramite intermediario abilitato, oppure tramite un delegato, avente adeguata capacità tecnica, economica, finanziaria e organizzativa. Per la registrazione telematica, è necessario essere in possesso di abilitazione ai canali "Entratel" o "Fisconline". Per la registrazione cartacea - con il modello F23 - il contribuente deve munirsi di almeno due copie del contratto da registrare, con sottoscrizione originale, di una marca da bollo da euro 14,62 per ogni quattro facciate, e comunque ogni cento righe, da applicare su originale e copie e di ricevuta di pagamento dell'imposta a mezzo modello F23.
fonte: Il sole 24 Ore