Obbligo di Ici con l'iscrizione al Catasto
I fabbricati iscritti in Catasto devono sempre scontare l'Ici, anche se si tratta, in realtà, di immobili non ultimati e quindi non suscettibili di alcuna utilizzazione. L'affermazione, sconcertante per la sua generalità (anche se non del tutto nuova), è riportata nella sentenza 24924/08 della sezione tributaria della Corte di cassazione. La vicenda è piuttosto semplice. Un contribuente, titolare di alcuni fabbricati, provvedeva alla loro iscrizione in Catasto, per motivi non precisati. Il Comune pretendeva il pagamento dell'Ici, calcolata sul valore catastale dei beni. Il contribuente impugnava gli avvisi adducendo e, sembra, documentando puntualmente che le unità in questione, benché iscritte, non erano ultimate e non erano quindi suscettibili di alcuna utilizzazione. La conclusione dei lavori si era verificata solo alcuni anni dopo. La Cassazione ha accolto il ricorso del Comune, dichiarando dovuto il tributo a partire già dall'accatastamento. Si parte, innanzitutto, dalla circostanza che l'Ici non presupporrebbe affatto l'idoneità degli immobili a produrre reddito. Si tratta di un'affermazione già espressa in altre occasioni (sentenza 19131/07), in forza della quale sono soggetti al tributo tutti gli immobili riconducibili alla definizione legislativa, indipendentemente dal fatto che siano suscettibili di generare utilità. Passando alla definizione di fabbricato, la Corte osserva che essa si compone di tre fattispecie differenti e autonome: - l'immobile iscritto in Catasto; - l'immobile che deve essere iscritto in Catasto; - per i fabbricati di nuova costruzione, le unità ultimate ovvero utilizzate in data antecedente all'ultimazione. Quest'ultima previsione, in particolare, completerebbe le prime due. La conclusione è netta: la semplice iscrizione in Catasto di un fabbricato costituisce, di per sé, condizione necessaria e sufficiente per l'applicazione dell'Ici. Come correttamente rilevato dalla difesa del contribuente, così ragionando si potrebbe giungere all'assurdo che un bene inesistente, solo perché accatastato, va tassato, con buona pace del principio di capacità contributiva. A ben vedere, non mancano indicazioni che portano a ritenere che la situazione catastale vale solo fino a prova del contrario. È sufficiente ricordare l'articolo 5, comma 4 del decreto legislativo 504/92, inopinatamente abrogato a partire dal 2007, in forza del quale in caso di immobile che ha subito lavori non ancora registrati in Catasto si assume non la rendita annotata, ma quella presunta. Nell'ottica della Cassazione si giungerebbe a un'irragionevole disparità di trattamento tra fabbricati iscritti, che sono tassati anche se non ultimati e al grezzo, e fabbricati non iscritti, che sono tassati solo se sussistono i presupposti per la loro annotazione, ovverosia, di regola, dopo la loro ultimazione. Nel caso in esame si sarebbe dovuto fare applicazione della disposizione relativa ai fabbricati di nuova costruzione, soggetti a Ici dopo l'ultimazione, poiché questa è la disposizione speciale che esaurisce la disciplina per tale fattispecie. Non poteva applicarsi, invece, la norma sui fabbricati inagibili o inabitabili (articolo 8, decreto 504/92) che riguarda immobili già pienamente funzionanti che hanno perduto la loro funzionalità. Durante i lavori di costruzione, invece, l'Ici avrebbe dovuto essere calcolata sull'area di sedime, qualificata come area fabbricabile
fonte: Il Sole 24 Ore