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Perdita delle agevolazioni prima casa in caso di vendita

 

 

 

Con l'ordinanza n. 11221 dell'11 giugno 2020, la Cassazione ha ricordato quando avviene la perdita delle agevolazioni prima casa in caso di vendita. 

Come chiarito, in caso di acquisto dell'immobile usufruendo delle agevolazioni prima casa, qualora l'abitazione venga trasferita prima del decorso del termine di cinque anni dalla data di acquisto, il contribuente perde il beneficio e deve versare le imposte non assolte nella misura ordinaria e la sovrattassa. La perdita delle agevolazioni prima casa in caso di vendita non si verifica se il contribuente procede all'acquisto di un altro immobile da adibire a propria abitazione principale entro un anno dall'alienazione.

Nello specifico, l'ordinanza della Cassazione ha ricordato quanto stabilito, in tema di agevolazioni prima casa, dall'art. 1, 4 comma, della nota 2-bis, della tariffa allegata al DPR n. 131 del 1986. 

Tale norma prevede la perdita delle agevolazioni prima casa, "con obbligo del contribuente di versare le imposte non assolte nella misura ordinaria, nonché la relativa sovrattassa, anche in caso di trasferimento dell'immobile acquistato prima del decorso del termine di cinque anni dalla data di acquisto, a meno che, entro un anno dall'alienazione, il contribuente abbia proceduto all'acquisto di un altro immobile da adibire a propria abitazione principale". 

Secondo quanto sottolineato, "al fine di consentire al contribuente di evitare la decadenza dalle suddette agevolazioni sono, dunque, previste, con riferimento all'acquisto del secondo immobile, condizioni diverse rispetto a quelle stabilite, per la concessione delle agevolazioni medesime per l'acquisto del primo immobile. In particolare, mentre il riconoscimento del beneficio è subordinato al trasferimento della residenza del contribuente nel comune ove è ubicato l'immobile acquistato, il mantenimento dello stesso in caso di alienazione dell'immobile acquistato è subordinato alla più restrittiva condizione dell'acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale". 

Quali sono le agevolazioni fiscali prima casa 

Se il venditore è un privato o un'impresa che vende in esenzione Iva, le imposte da versare con i benefici prima casa sono:

  • imposta di registro proporzionale nella misura del 2% (invece che 9%);
  • imposta ipotecaria fissa di 50 euro;
  • imposta catastale fissa di 50 euro.

Se si acquista da un'impresa, con vendita soggetta a Iva, le imposte da versare con i benefici prima casa sono:

  • Iva ridotta al 4% (invece che 10%);
  • imposta di registro fissa di 200 euro;
  • imposta ipotecaria fissa di 200 euro;
  • imposta catastale fissa di 200 euro.

 

 

 

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