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BONUS VACANZE 2020: come funziona?

 

 

 

INTRODUZIONE Il decreto legge n. 34 del 2020 (decreto Rilancio) ha istituito una nuova agevolazione, per l’anno 2020, in favore delle famiglie con ISEE in corso di validità non superiore a 40.000 euro, da utilizzare per il pagamento di servizi offerti in Italia da imprese turistico ricettive, agriturismi e bed & breakfast.

Il bonus può essere fruito a determinate condizioni dal 1° luglio al 31 dicembre 2020 da un solo componente per nucleo familiare ed è riconosciuto fino a un importo massimo di 500 euro per i nuclei familiari composti da più di due persone. L’importo è ridotto a 300 euro per i nuclei familiari composti da due persone e a 150 euro per quelli composti da una sola persona.

Le spese devono essere sostenute in un’unica soluzione per i servizi resi da una singola impresa turistica e documentate con fattura o documento commerciale o scontrino/ricevuta fiscale, nei quali sia indicato il codice fiscale di chi intende fruire dell’agevolazione. Il bonus è fruibile nella misura dell’80% sotto forma di sconto per il pagamento dei servizi prestati dal fornitore e per il 20% come detrazione di imposta in sede di dichiarazione dei redditi. Lo sconto praticato viene recuperato dal fornitore sotto forma di credito d’imposta utilizzabile in compensazione senza limiti di importo, attraverso il modello F24.

In alternativa può essere ceduto a terzi, compresi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari. La presente guida intende fornire le indicazioni utili per richiedere correttamente il nuovo “bonus vacanze”, illustrando modalità e adempimenti, come precisati dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 17 giugno 2020, adottato previo parere favorevole dell’Autorità garante per la protezione dei dati personali, sentito l’Istituto nazionale della previdenza sociale.

L’AGEVOLAZIONE L’agevolazione consiste in un bonus, utilizzabile dal 1° luglio al 31 dicembre 2020, destinato al pagamento di servizi offerti - in ambito nazionale - da imprese turistico ricettive, agriturismi e bed & breakfast abilitati a livello nazionale e regionale per l’esercizio dell’attività turistico ricettiva. Il bonus, riconosciuto per il periodo d’imposta 2020, spetta nella misura massima di:

  • 500 euro per i nuclei familiari composti da tre o più persone
  • 300 euro per i nuclei familiari composti da due persone
  • 150 euro per quelli composti da una sola persona.

 Il bonus è utilizzabile una sola volta da un solo componente del nucleo familiare anche diverso da chi ha effettuato la richiesta.

Non ci sono vincoli per l’utilizzo: si può scegliere liberamente se utilizzare il bonus per una vacanza in cui siano presenti tutti i familiari oppure solo alcuni, e non è necessario che sia presente il soggetto che lo ha richiesto. Il beneficio spetta per l’80% sotto forma di sconto sull’importo dovuto al fornitore del servizio turistico e, per il restante 20%, sotto forma di detrazione d’imposta nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno di imposta 2020, che verrà presentata dal componente del nucleo familiare che ha usufruito dello sconto. Per poter utilizzare l’agevolazione è necessario verificare preventivamente con il fornitore del servizio turistico che aderisca all’iniziativa e “accetti” il bonus.

ATTENZIONE Il bonus vacanze deve essere speso in un’unica soluzione, presso un’unica struttura turistica e, nel caso di corrispettivo dovuto inferiore al bonus, lo sconto e la detrazione sono commisurati al corrispettivo e il residuo non è più utilizzabile.

Lo sconto sul corrispettivo del servizio turistico viene recuperato poi dal fornitore dei servizi sotto forma di credito d’imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante modello F24, con facoltà di successive cessioni a terzi, anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, nonché a istituti di credito o intermediari finanziari. Il credito d'imposta non ulteriormente ceduto è usufruito dal cessionario con le modalità previste per il soggetto cedente.

ATTENZIONE Il bonus vacanze viene richiesto ed erogato in modalità esclusivamente digitale. Per ottenerlo è necessario avere un’identità digitale (SPID o CIE) e aver installato ed effettuato l’accesso all’applicazione per smartphone denominata IO, l’app dei servizi pubblici.

A CHI SPETTA Possono fruire dell’agevolazione i nuclei familiari con indicatore ISEE in corso di validità - ordinario o corrente - non superiore a 40.000 euro.

Per il calcolo dell’indicatore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), occorre presentare all’Inps la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU): un documento che contiene i dati anagrafici, reddituali e patrimoniali necessari a descrivere la situazione economica di un nucleo familiare e che ha validità dal momento della presentazione e fino al 31 dicembre successivo. Accedendo al sito dell’Inps è possibile presentare la DSU in modalità non precompilata o precompilata: quest’ultima contiene alcuni campi già precompilati dall’Agenzia delle entrate e dall’Inps. In alternativa è possibile rivolgersi ai Centri di assistenza fiscale (Caf) che prestano assistenza all’utente a titolo gratuito.

ATTENZIONE Qualora il nucleo familiare abbia subito delle variazioni nel numero dei componenti rispetto a quelli presenti nella DSU ordinaria in corso di validità, prima di procedere a richiedere il bonus vacanze è opportuno presentare una nuova DSU ordinaria relativa agli attuali componenti del nucleo, per aggiornare l’indicatore ISEE e l’elenco dei componenti del nucleo.

Se la situazione economica dei componenti del nucleo familiare è significativamente variata rispetto alla situazione rappresentata nella DSU ordinaria, è possibile presentare una nuova DSU per il calcolo dell’ISEE corrente: l’indicatore può, infatti, essere aggiornato prendendo a riferimento i redditi relativi a un periodo di tempo più ravvicinato (ultimi 12 mesi o 2 mesi).

Il bonus è utilizzabile da uno (e solo uno) dei componenti del nucleo familiare, anche diverso dal soggetto richiedente, purché risulti intestatario della fattura o del documento commerciale o dello scontrino/ricevuta fiscale emesso dal fornitore. Lo stesso componente che lo utilizza è quello che potrà beneficiare della detrazione nella propria dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 2020.

ALTRI REQUISITI Le spese devono essere sostenute in un’unica soluzione per i servizi resi da una singola struttura e devono essere documentate da fattura o documento commerciale o scontrino/ricevuta fiscale, nei quali deve essere indicato il codice fiscale del componente del nucleo familiare che intende fruire del bonus. Il pagamento deve avvenire senza l’ausilio, l’intervento o l’intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici, diversi da agenzie di viaggio e tour operator.

COME SI RICHIEDE IL BONUS: l’app IO. Per richiedere l’agevolazione, il cittadino deve – preventivamente – aver installato ed effettuato l’accesso all’applicazione per smartphone, denominata IO, l’app dei servizi pubblici, resa disponibile gratuitamente da PagoPA Spa.

La richiesta del bonus vacanze può essere effettuata, tramite la app IO, da uno dei componenti del nucleo familiare, in possesso di identità digitale SPID o di Carta di identità elettronica (CIE 3.0):

  • il Sistema pubblico di identità digitale (SPID) permette di accedere a tutti i servizi online della Pubblica Amministrazione con un’unica identità digitale. SPID è composto da un nome utente e una password ed è utilizzabile da computer, tablet e smartphone. Tutti i cittadini maggiorenni possono ottenere SPID, scegliendo tra diversi fornitori di identità digitale (identity provider) abilitati.
  • la Carta di identità elettronica (CIE) è il nuovo documento identificativo a cui è associato un Pin di 8 cifre, che permette di accedere ai servizi digitali della Pubblica amministrazione.

Le prime 4 cifre del Pin vengono fornite al cittadino dall’ufficio dell’anagrafe comunale al momento della richiesta di emissione della Carta d’identità elettronica, mentre le ultime 4 cifre vengono recapitate al cittadino con la raccomandata contenente la CIE.

COSA DEVE FARE IL CITTADINO. Dopo aver ricevuto la conferma di poter usufruire dell’agevolazione, il richiedente, o un altro componente del suo nucleo familiare, potrà utilizzare il bonus come segue: lo sconto, entro il 31 dicembre 2020, presso una struttura situata sul territorio nazionale che aderisce all’iniziativa, la detrazione, con la dichiarazione dei redditi che sarà presentata nel 2021.

Al momento del pagamento, presso il fornitore, del corrispettivo dovuto per il servizio turistico, la persona che intende fruire del bonus deve comunicare al fornitore il proprio codice fiscale ed il codice univoco assegnato o, in alternativa, esibire il QR code. Quest’ultimo può essere visualizzato su smartphone accedendo all’app IO nella sezione “Pagamenti” o come immagine condivisa dal familiare che ha richiesto il bonus.

Per poter applicare lo sconto, il fornitore acquisisce questi dati e li inserisce, insieme all’importo del corrispettivo dovuto, in un’apposita sezione della procedura web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate (seguendo il percorso “la mia scrivania - Servizi per - comunicare”). In questo modo, viene verificato, in tempo reale, lo stato di validità dell’agevolazione e l’importo massimo dello sconto applicabile. In caso di esito positivo della verifica (bonus attivo e valido), il fornitore può confermare nella procedura l’applicazione dello sconto. Si ricorda che la persona che usufruisce dello sconto deve essere, necessariamente, l’intestatario della fattura o del documento commerciale o dello scontrino/ricevuta fiscale emesso dal fornitore. Da questo momento il bonus risulterà come “utilizzato” (con indicazione della data dell’avvenuta riscossione) e sarà inutilizzabile. All’interno della sezione “Pagamenti” dell’app IO del richiedente lo stato del bonus sarà aggiornato. Le stesse informazioni sono messe a disposizione del soggetto che ha utilizzato lo sconto nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia, all’interno del cassetto fiscale (seguendo il percorso la mia scrivania – consultazioni – cassetto fiscale).

ATTENZIONE A partire da quel momento, l’agevolazione si considera interamente utilizzata e non può essere più fruita da alcun componente del nucleo familiare, neanche per l’importo eventualmente residuo rispetto alla misura massima.

Come già anticipato, l’80% del bonus è erogato sotto forma di sconto immediato sull’importo dovuto per il servizio ricettivo e, per il restante 20%, verrà erogato sotto forma di detrazione d’imposta nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno di imposta 2020. L’eventuale parte della detrazione che non trova capienza nell’imposta lorda non può essere riportata a credito per gli anni d’imposta successivi, né richiesta a rimborso.

 

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