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Resta solo per i ricoverati il diritto all'esenzione Ici

Nel quesito prospettato è necessario in primo luogo chiarire se il Comune competente abbia o meno dato attuazione a una norma contenuta nel collegato alla Finanziaria 1997 (legge 662/96, articolo 3, comma 56). Secondo tale norma, infatti, le singole amministrazioni comunali possono considerare direttamente adibita ad "abitazione principale" l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'unità stessa non risulti concessa in locazione. Si tratterebbe dunque di una "finzione giuridica" concernente l'applicabilità di un determinato beneficio fiscale che dipende esclusivamente dalla decisione di ciascun Comune. L'eventuale beneficio fiscale – se il Comune con regolamento o delibera vigente alla data del 29 maggio 2008 ha adottato per le abitazioni principali il concetto di "assimilazione" – consiste nel ritenere esente dal pagamento dell'Ici anche l'abitazione principale (ed eventuali pertinenze) dell'anziano o del disabile che abbia trasferito in modo permanente la propria residenza (effettiva e anagrafica) nell'istituto di ricovero o sanitario (Rm 1/DF del 4 marzo 2009). Il regime di esenzione (introdotto dall'articolo 1 del Dl 93/2008, convertito dalla legge 126/2008) ha escluso dall'agevolazione le unità immobiliari abitative (ed eventuali pertinenze) appartenenti alle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (ville) e A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici) per le quali continua comunque a essere riconosciuta la detrazione d'imposta prevista nella misura minima di 103,29 euro (Rm 12/DF del 5 giugno 2008). Per "abitazione principale" del soggetto passivo si intende, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica (Dlgs 504/92, articolo 8, comma 2); inoltre l'agenzia delle Entrate ha precisato che il fatto che il contribuente dimori abitualmente (o abbia dimorato per un certo periodo) in un luogo diverso da quello risultante dai registri anagrafici «deve poter essere dimostrata sulla base di circostanze oggettive, quali l'intestazione delle utenze domestiche, l'utilizzo effettivo dei servizi connessi e l'indicazione del domicilio nella corrispondenza ordinaria» (risoluzione 218/E del 30 maggio 2008). Ebbene, tornando al quesito, se si dovesse interpretare la norma in questione (legge 662/96) in base a uno stretto rigore letterale, la risposta sarebbe inevitabilmente negativa, dato che il Comune competente non potrebbe prescindere dalla circostanza della «residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente»: infatti la norma, che riguarda gli anziani (non autosufficienti) e i disabili proprietari o usufruttuari della propria unità immobiliare abitativa, prevede la definitiva acquisizione della residenza – a causa dell'anzianità o della disabilità – nell'istituto di ricovero e la condizione che l'abitazione non venga concessa in locazione. Peraltro la norma costituirebbe una "finzione giuridica" avente una specifica funzione e, come tale, di carattere eccezionale e quindi non estensibile in via analogica. E non è possibile neanche ignorare il principio generale secondo cui le norme agevolative sono di stretta interpretazione, stante i divieti delle applicazioni analogica ed estensiva (Cm 2/Df del 26 gennaio 2009; Cassazione, sezione tributaria, sentenza 6782/2009). Tuttavia, appare evidente come una tale interpretazione letterale contrasti con una lettura sistematica della norma stessa, esaltando una ingiustificata disparità di trattamento nei (molti) casi per i quali la condizione legislativa (abitazione sfitta) rimane immutata, ma l'anziano o il disabile si trasferisce da un proprio familiare per essere assistito, dimorando nell'abitazione di quest'ultimo. Per tacere sulla natura di alcune malattie degenerative (ad esempio il morbo di Parkinson) che progrediscono se l'anziano viene tolto dall'ambiente familiare e soprattutto sulla consistenza delle rette da sostenere per il ricovero nell'istituto di cura. Da qui le perplessità espresse da più parti sulla "bontà" della formulazione della norma di legge: tenuto conto della circostanza che il legislatore non può essere esaustivo, sarebbero proprio le finalità economico-sociali del testo normativo a giustificare l'applicabilità della norma stessa a casi come quello descritto nel quesito. Né può essere dimenticata la precisazione ministeriale secondo cui ciascun comune, nell'ottica dell'ampia potestà regolamentare attribuita, non può solo eliminare o modificare in senso peggiorativo per i contribuenti le agevolazioni disposte dalla legge (circolare 118/E del 26 maggio 1999). Insomma sarebbe auspicabile un esplicito intervento, nel solco di un'interpretazione costituzionalmente orientata (articoli 53 e 97 della Costituzione), finalizzato a far valere "lo stato della ragione" . © RIPRODUZIONE RISERVATAIl quesitoMio padre, invalido al 100% ,e bisognoso di assistenza 24 ore su 24 ,ha spostato la sua residenza anagrafica anziché presso un istituto di cura, presso casa mia dove può assisterlo la famiglia. La sua casa, ai fini Ici, può essere considerata come abitazione principale? Lettera firmataLe normeIrpef e mutui Ai fini della deduzione per l'abitazione principale, la disciplina dell'Irpef (Dpr 917/86, articolo 10, comma 3-bis) sancisce che non si tiene conto della variazione della dimora abituale se dipendente da ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari. Analoga disposizione (articolo 15, comma 1, lettera b) per la detrazione per interessi passivi su mutui ipotecari contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale. Anziani e disabili continuano a usufruire dell'agevolazione Irpef (19%) anche in caso di ricovero permanente in istituto. In tutti i casi a condizione che l'unità immobiliare non risulti locata.

fonte: News Immobiliari

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