MIGLIORATA LA NORMA SULLE LOCAZIONI A STRANIERI
al momento della stipula o del rinnovo del contratto di locazione". Con ciò per l’appunto precisando che il reato si configura e-sclusivamente qualora lo straniero/inquilino sia in una situazione di irregolarità all’atto della stipula o del rinnovo del contratto di locazione. Qualora, invece, lo straniero sia provvisto di regolare titolo di soggiorno al momento della stipula o del rinnovo del contratto di locazione, eventuali revoche o mancati rinnovi di tale titolo in corso di lo-cazione non determinano nel proprietario alcuna responsabilità.
-Quella segnalata è l’unica innovazione introdotta dalla nuova legge. Resta quindi ferma la confisca dell’immobile, a meno che questo non appartenga a persona estranea al reato.
Chiarito che c’è reato solo se lo straniero è irregolare al momento della stipula o del rinnovo del contratto
Perché si configuri in capo al proprietario di casa il reato di locazione a stra-niero privo di titolo di soggiorno, la condizione è che la situazione di irregolarità dell’inquilino sussista al momento della stipula o del rinnovo del contratto.
E’ quanto stabilisce la legge in materia di sicurezza in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, così correggendo la norma introdotta un anno fa, la cui imper-fetta formulazione aveva dato luogo a forti incertezze interpretative, manifestatesi anche attraverso contraddittori provvedimenti dei giudici.
A segnalare la novità è la Confedilizia, che ringrazia Governo e Parlamento per avere accolto le sue richieste di modifica di una disposizione la cui ambiguità a-veva reso più difficile locare in sicurezza immobili agli stessi immigrati regolari.
Con la formulazione sinora vigente – ricorda l’Organizzazione storica dei pro-prietari di casa – il problema che si presentava era quello del rapporto fra durata dei contratti di locazione e durata dei permessi (e dei visti) di soggiorno. Avendo questi una durata massima di due anni (salvo rinnovo), ci si chiedeva in quali conseguenze sarebbe incorso un proprietario che avesse concesso in locazione un immobile per un periodo superiore e, in caso positivo, quali strumenti avesse per non subire san-zioni nel caso in cui il permesso del proprio inquilino fosse stato revocato ovvero non fosse stato rinnovato.
La nuova formulazione della norma chiarisce ora che con la pena della reclu-sione da sei mesi a tre anni sarà punito "chiunque a titolo oneroso, al fine di trarre in-giusto profitto, dà alloggio ovvero cede, anche in locazione, un immobile ad uno stra-niero che sia privo di titolo di soggiorno
fonte: SICUREZZA, CONFEDILIZIA