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Lo sfratto è valido anche senza la notifica postale

<p>Le notifiche non vanno duplicate. Nel procedimento per convalida di sfratto, è superflua la "seconda" notificazione dell'intimazione di licenza o di sfratto da parte dell'agente postale, prevista dal nuovo testo dell'articolo 7 della legge 890/82. Lo ha stabilito il Tribunale di Modena con una pronuncia del 1° luglio, la prima sul tema. Il giudice ha affrontato il problema sollevato dalla modifica dell'articolo 7 ad opera del Dl 248/2007, articolo 36, comma 2-quater. La versione precedente stabiliva che – quando l'atto non era consegnato di persona al destinatario – il ricorrente doveva soltanto sottoscrivere l'avviso di ricevimento, senza che l'agente postale fosse tenuto a comunicare con una raccomandata al destinatario l'avvenuta notifica. Oggi, invece, per la stessa ipotesi, l'articolo 7 stabilisce che «l'agente postale dà notizia al destinatario della notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata». Tuttavia, l'ultimo comma dell'articolo 660 del Codice di procedura civile – rispetto al procedimento di convalida – prevede che, quando l'intimazione non viene notificata in mani proprie del destinatario, l'ufficiale giudiziario è tenuto a «spedire avviso all'intimato dell'effettuata notificazione a mezzo di lettera raccomandata, e allegare all'originale del l'atto la ricevuta di spedizione». Un adempimento che, secondo la giurisprudenza, va compiuto in tutte le ipotesi di mancata consegna nelle mani del destinatario. E quindi anche nel caso di notifica per posta (si veda la sentenza della Cassazione 11289/2004). Si sommano così due adempimenti. Quello previsto dall'articolo 660, che impone all'ufficiale giudiziario – ove si avvalga del servizio postale per notificare un'intimazione (così precludendosi la possibilità di eseguire la notifica "in mani proprie") – di spedire all'intimato una raccomandata che dia conto dell'avvenuta notificazione (a prescindere dalla concreta reperibilità del destinatario). E quello previsto dal nuovo articolo 7, che impone all'agente postale, incaricato dall'ufficiale giudiziario di notificare quella stessa intimazione, di inviare un'ulteriore raccomandata laddove non rinvenisse in loco il destinatario dell'atto. Tale ipotesi – secondo il Tribunale di Modena – deve essere scartata, contrariamente ad alcune posizioni dottrinali favorevoli al dato letterale. In pratica, il nuovo adempimento non si somma all'articolo 660. E questo perché l'avviso della notifica previsto dal nuovo articolo 7, «tenuto conto della finalità informativa cui adempie», riveste «contenuto analogo rispetto a quello inviabile in base all'articolo 660 del Codice di procedura civile». Tanto più che argomentando diversamente – si legge nell'ordinanza, scaricabile dal sito di Confedilizia – si «andrebbe a detrimento» del principio della ragionevole durata del processo, sancito dall'articolo 111 della Costituzione. Nel caso specifico il Tribunale ha convalidato lo sfratto: l'ufficiale giudiziario aveva inviato l'avviso previsto dall'articolo 660 e questo adempimento è stato ritenuto sufficiente.</p>

fonte: confedilizia.it

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